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Abbandono di rifiuti - modifiche legislative

La fattispecie dell’abbandono di rifiuti, regolata dall’art. 255, c. 1, del D.lgs. n. 152/2006, ha recentemente subito un’importante modifica ad opera dell’art. 6-ter, c. 1, D.L. n. 105/2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 137/2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1236 del 9.10.2023) tale che, adesso, “…chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio” – fatta salvo, sempre, “…quanto disposto dall’art. 256, c. 2” D.lgs. medesimo (ovvero le maggiori sanzioni dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, piuttosto che la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi, nel caso di fattispecie di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero di immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, commesse da “…titolari di imprese”  e “responsabili di enti”).

La precedente versione del comma 1 dell’art. 255, prevedeva al posto della menzionata sanzione penale dell’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro, la mera sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00.

Evidentemente la ratio della modifica è quella di disincentivare al massimo i deleteri comportamenti, posti in essere anche da privati cittadini, di abbandonare rifiuti per strada piuttosto che l’immissione in corsi d’acqua superficiali, fenomeno tristemente diffuso, specie in talune zone…

Purtroppo l’inasprimento delle sanzioni, in diversi settori, ha sempre insegnato che se non supportato da adeguati controlli, rischia di non raggiungere i risultati sperati.

Nel caso in questione gli operatori del settore (aziende municipalizzate di raccolta in primis) stanno riscontrando una problematica correlata alla potenziale sequestrabilità del corpo reato  da parte dell’autorità giudiziaria e, conseguentemente, alla necessità di allocare in spazi ad hoc i rifiuti abbandonati. Delle linee guida operative, elaborate in sinergia da Procure della Repubblica e operatori del settore raccolta rifiuti potrebbero rilevarsi di ausilio in tal senso.

Una questione correlata, che potrebbe, peraltro, rilevarsi utile per la soluzione della vicenda è, inoltre, costituita dal fatto che gli abbandoni di rifiuti in questione, costituendo ipotesi contravvenzionali, qualora non abbiano “…cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”  potrebbero ben accedere alla procedura deflattiva del contenzioso penale prevista dalla parte sesta-bis del D.lgs. n. 152/2006, artt. 318-bis e seguenti.

In attesa di linee di indirizzo da parte degli organi inquirenti non resta che confidare, come sempre, nel buon senso dei vari operatori a diverso titolo coinvolti nella gestione dei rifiuti abbandonati….

Studio legale Fabrizio

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