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Abrogato il SISTRI

L'art. 6, c. 2, del D.L. n. 1382011 (decreto sviluppo), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011) ha abrogato tutto il sistema delle fonti del SISTRI, dall'art. 14-bis, del D.L. n. 782009, agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. n. 1522006 introdotti dal D.lgs. n. 2052010, fino al D.M. n. 522011, eliminando, altresì i profili sanzionatori di cui all'art 260-bis, D.lgs. n. 1522006 e successive modifiche.

In precedenza sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011 era stato pubblicato il Decreto 26 maggio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, recante la precedente ultima, in ordine di tempo, attesa, proroga relativa all’entrata a regime del SISTRI (dal 1 settembre 2001 al 2 gennaio 2012 a seconda dell’attività esercitata), proponendo il seguente calendario, ormai superato salvo sorprese in sede di conversione del D.L. abrogativo 1° settembre 2011 per a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. n. 1522006), che hanno piu' di 500 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provenienti da attività industriali, artigianali o dal “fine ciclo”), che hanno piu' di 500 dipendenti; c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita' annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate; d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) (recuperatori e smaltitori) e d) (commercianti e intermediari) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 1° ottobre 2011 per a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti; c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

2 novembre 2011 per a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti 1° dicembre 2011 per a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti; c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita' annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate. 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti. 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati sopra, nonche' per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (impreseenti aderenti in via facoltativa al SISTRI).

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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