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Decreto MEDI impianti

Con il D.lgs. 15 novembre 2017, n.183, “Attuazione della direttiva (UE) 20152193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2017), il legislatore ha apportato significative modifiche ai titoli I, Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivita', e II, Impianti termici civili, della parte quinta del D.lgs. n. 1522006, nonché agli Allegati I della medesima parte quinta, Valori di emissione e prescrizioni, IV, Impianti e attivita' in deroga, V – parte 1, Emissioni di polveri provenienti da attivita' di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, e allegato VI, Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni.

Limitandoci alle principali modifiche contenute nell’articolato si segnala per quanto riguarda il Titolo I, Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivita', della parte quinta del D.lgs. n. 1522006 - Partendo dalle nuove definizioni, la modifica della definizione di Grande impianto di combustione, meglio definito come l’impianto di combustione di potenza termica nominale “pari o superiore” a 50 Mw, in continuità alla nuova definizione di Medio impianto di combustione, da intendersi quale “impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta”, a sua volta distinguibile in “esistente”, qualora “il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018” piuttosto che “nuovo”, qualora “il medio impianto di combustione … non rientra nella definizione…” precedente (lett. GG e GG-bis, art 268, c.1, D.lgs.n. 1522006); - la nuova definizione di “combustibile”, inteso come “qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti” (nuova lett.eee-bis, art.268 cit.), alla quale si affiancano le altrettanto nuove definizioni di “combustibile di raffineria” (“materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio”), di “olio combustibile pesante”, di “gasolio”, “gas naturale”, di “polveri” (“particelle, di qualsiasi forma, struttura o densita', disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione” – lett. eee-septies, art.cit.), di “ossidi di azoto (NOx)” (“il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)” – lett.eee-octeies, art.cit.) e di “rifiuto” (in quest’ultimo caso con rinvio alla nota definizione di cui all'art. 183, c. 1, lett. a), D.lgs.cit.); - talune modifiche alla disciplina autorizzatoria di cui all’art. 269, D.lgs. n. 1522006, con una norma di raccordo alla disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), qualora applicabile, ai sensi del D.lgs. n. 592013 (ritenuta norma speciale con alcuni distinguo), nonché con richiamo, nel caso di autorizzazione per un “Medio impianto”, alla nuova parte IV-bis dell’Allegato I, parte quinta del D.lgs. n. 1522006, recante “Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili”; ulteriori modifiche all’art.269 riguardano il richiamo necessario, che dovrà essere fatto in autorizzazione, alla problematica delle emissioni diffuse, nonché talune correzioni alla disposizione sulla comunicazione di messa in esercizio e successiva messa a regime…(art.269, nuovo c.6, cit.), e, da ultimo, la riaffermazione, anche per la disciplina sulle emissioni in atmosfera, dell’obbligo di assistenza del Gestore a favore dei controlli dell’autorità competente, con aggiunta del passaggio tipizzante tutti i PMC (piani di monitoraggio e controllo) delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, quanto all’obbligo per il Gestore di assicurare “in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”(nuovo c.9, art.269, D.lgs. cit.); - relativamente alla disciplina sui valori limite di emissione di cui all’art. 271, D.lgs.n.1522006, risulta particolarmente importante il rinvio per legge operato dal c. 5, art.cit., alla disciplina dei BAT AEL e alle tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, ora applicabili a tutti gli impianti con emissioni in atmosfera anche se non necessariamente ricadenti anche nella disciplina AIA di cui al titolo III-bis, parte seconda del D.lgs.n. 1522006, mentre per quel che concerne il monitoraggio rileva da un lato il rinvio operato all'allegato VI della parte quinta, D.lgs. n.1522006, recante i criteri per i controlli da parte dell'autorita' e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore, nonché, sotto altro profilo, la contestuale definizione di una gerarchia delle norme tecniche da richiamare all’uopo, tale che “….in sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni… l'autorita' competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti” (nuovo c.17, art. 271), mentre i controlli, da parte dell'autorita' e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione dovranno essere “….effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità” (c.17 cit.); - Sempre in tema di rispetto dei valori limite cambia anche la disciplina sul “superamento” degli stessi, tale che “si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17” sopra citato, aggiungendosi che “le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento” (art.271, c.20); segue una nuova disciplina amministrativa-sanzionatoria (sulla scorta della normativa AIA) applicabile nel caso di constatato (da parte di AC o autorità di controllo) mancato rispetto di un v.l., allorché l'autorita' competente dovrà impartire al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformita' nel piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa, nonché con obbligo di ordinare la cessazione dell'esercizio dell'impianto qualora “la non conformita' puo' determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale” (nuovo c.20-bis, art.cit.), parimenti con obbligo per il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti,di “…procedere al ripristino della conformita' nel piu' breve tempo possibile”, sempre, in tali casi, con obbligo per l'autorita' competente di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformita', fissando un termine per l'adempimento, e stabilendo le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino (fermo restando il divieto di continuazione dell'esercizio qualora la non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti possa determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale) (nuovo c.20-ter, art.cit); - Significative modifiche sono introdotte anche in relazione alla disciplina sugli impianti in deroga di cui all’art.272, D.lgs.n. 1522006, con una parziale rivisitazione dell’iter di adesione all’autorizzazione generale per gli impianti con emissioni “scarsamente rilevanti” (c.3, art.cit.), precisandosi come nel caso di compresenza presso l’installazione anche di impianti Medi di combustione le autorizzazioni di carattere generale dovranno disciplinare anche i medesimi (c.3-bis, art.cit.), mentre risultano meglio definite le esclusioni (dalla disciplina di cui al titolo I, parte quinta del D.lgs.n. 1522006) a favore degli “stabilimenti destinati alla difesa nazionale”, per le “emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro” (fermo restando l’importante precisazione di assoggettabilità al titolo I in questione de “… le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro”), nonché per le “valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza” (fermo restando la discrezionalità dell’Autorita' competente di emanare eventuali prescrizioni al riguardo e fermo restando, comunque, l’assoggettabilità alla disciplina ordinaria per la tipologia di impianti in questione “… che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento” – nuovo c.5, art.272 cit.); - L’inedito art.272-bis, D.lgs.n. 1522006, apre, a propria volta, alla disciplina sulle “emissioni odorigene”, con rinvio alla normative regionale piuttosto che alle singole autorizzazioni le quali potranno prevedere misure per la prevenzione e la limitazione di siffatta tipologia di emissioni, includendo ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attivita' presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata (e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piu' severi con le modalita' previste all'articolo 271) “a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mgNm³) per le sostanze odorigene; b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento; c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouEm³ o ouEs) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouEm³ o ouEs) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento”, mentre l’art.273, D.lgs. cit., dedicato ai Grandi Impianti di Combustione (GIC come sopra definiti), contiene, in particolare una norma di raccordo con i Medi impianti, tale che si considerano come un unico grande impianto di combustione (ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione) “….piu' impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorita' competenti, ad un solo punto di emissione”, precisandosi come la valutazione relativa a siffatta convogliabilita' dovrà tener conto dei criteri previsti all'art. 270, D.lgs.n. 1522006, e non potendosi considerare, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati (fermo restando il potere dell'autorita' competente, a fronte delle condizioni tecniche ed economiche, di poter disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente – nuovo art.273, c.9); il Coordinamento ISPRAAARRPPAA potrà disporre, al riguardo, indirizzi interpretativi nonché valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti; - Da ultimo il nuovo art. 273-bis, D.lgs. n. 1522006, contiene la disciplina vera e propria sui Medi impianti di combustione (come sopra definiti), innanzitutto con duplice rinvio, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, alla disciplina autorizzatoria di cui all’art. 269, D.lgs. cit., e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, D.lgs.medesimo, anche alla disciplina in tema di autorizzazione integrata ambientale (fermo restando come gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta, D.lgs. cit., dovranno essere autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214, D.lgs. medesimo - autorizzazione ordinaria o semplificata per trattamento di rifiuti – mentre gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attivita', potranno sempre essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis). La disciplina AIA sarà, inoltre, prevalente nel caso di Medi impianti di combustione ubicati in installazioni di cui alla Parte Seconda, D.lgs.cit., allorché i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3 e 4, dovranno essere presi in esame nell'istruttoria dell'autorizzazione integrata ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter. Rileva, comunque, una norma di salvaguardia relativamente alle date a partire dalle quali i Medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, od esistenti , saranno soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso le nuove istruttoria autorizzatorie (rispettivamente 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2030), fino a tali date con obbligo di rispetto dei valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta (impianti con emissioni scarsamente rilevanti), gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1(autorizzazione regionale di carattere generale) (al riguardo sarà necessario, da parte del Gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'art. 269, in cui sono ubicati Medi impianti di combustione esistenti, la presentazione di una nuova domanda autorizzatoria almeno due anni prima delle menzionate date spartiacque – e dunque, a seconda dell’impianto, entro il primo gennaio 2023 o il primo gennaio 2028 – fermo restando come l'adeguamento potrà essere altresi' previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni); entro i medesimi termini dovranno, altresi', essere presentate a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti; b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta (tali domande possono essere sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che gia' prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5); d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti (tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che gia' prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5).

Rileva, in particolare, quanto previsto dal comma 8 del cit. art.273-bis, D.lgs.n. 1522006 , secondo il quale “…si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorita' competenti, ad un solo punto di emissione” (valutazione che dovrà tener conto dei criteri ex art. 270, D.lgs.n. 1522006), fermo restando come tale unita' dovrà,invece, essere, qualificata come Grande impianto di combustione nei casi previsti all'art. 273, c. 9, D.lgs. cit, come sopra evidenziati (unico Grande impianto di combustione quali piu' impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorita' competenti, ad un solo punto di emissione.), considerando, peraltro, come qualora “… le emissioni di piu' medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o piu' punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione e' soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente” (c.8 cit.). Relativamente alle esclusioni, non costituiscono medi impianti di combustione a) gli impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; b) gli impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; d) le turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore; e) gli impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; f) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; g) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; h) reattori utilizzati nell'industria chimica; i) le batterie di forni per il coke; l) i cowpers degli altiforni; m) gli impianti di cremazione; n) i medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; o) le caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno; p) gli impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; q) gli impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta del D.lg. n. 1522006 (c.10, art. 273-bis). Una norma di favore è prevista per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, per i quali i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti all'allegato I alla Parte Quinta dovranno essere rispettati entro il 1° gennaio 2030 (con obbligo fino a tale data di rispettare gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, c. 1, D.lgs. n. 1522006), mentre è prevista la possibilità di esentare dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per piu' di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni (in tal caso con impegno del gestore, in domanda di autorizzazione, a rispettare tale numero di ore operative ed obbligo di comunicazione ad AC, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, della registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente), piuttosto che nel caso di medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per piu' di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni (sempre con impegno del gestore, in domanda di autorizzazione, a rispettare tale numero di ore operative ed obbligo di comunicazione ad AC, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, della registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente).

Seguono ulteriori possibilità di deroga dall’obbligo di rispetto dei valori limite, come dettagliatamente descritte dai commi da 17 a 22 dell’art. 273-bis in questione. Venendo alle modifiche contenute nel Titolo II, Impianti termici civili, della parte quinta del D.lgs. n. 1522006, rileva, in particolare - La modifica del comma 2, art. 282, sul campo di applicazione del Titolo, a tenore della quale “…un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I” nonché quanto previsto dal nuovo c. 2-bis, stesso art., con nuovo obbligo per il produttore di impianti termici civili di attestare, per ciascun modello prodotto, la conformita' alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285, D.lgs. n. 1522006, nonché l'idoneita' a rispettare i valori limite di emissione di cui al successivo art. 286 (sì come risultante da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura), con obbligo di accompagnamento, per ciascun impianto termico civile messo in commercio, di tale attestazione così come delle istruzioni relative all'installazione; - La nuova definizione di cui all’art.283, c.1 , lett. d-bis), di “medio impianto termico civile”, quale “impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro”; - L’implementazione, presso ciascuna autorita' competente, di un Registro autorizzatorio per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, al quale dovranno essere obbligatoriamente iscritti i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018, previa trasmissione, da parte del responsabile dell'esercizio e della manutenzione, “… quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta”, D.lgs. cit. (nuovi c.2-ter e segg., art.284, D.lgs.n. 1522006), con termine di iscrizione, per i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018, entro il 1° gennaio 2029 e correlato obbligo a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione di trasmettere all'autorita' titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta cit. (si consideri, al riguardo, come la mancata iscrizione esponga il responsabile dell'esercizio e della manutenzione ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 2.582,00 euro – nuovo c.1-bis,art.288); - Il termine del 1° gennaio 2029 a far data dal quale i Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 saranno soggetti ai pertinenti valori limite previsti a fini di adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, art.286; - nel caso di Medi impianti termici civili, il nuovo obbligo di comunicare le non conformita' dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate negli auto controlli ex art. 286, D.lgs.cit. previsti al comma 2, da parte del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorita' competente entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando l’apposito formato stabilito dalla normativa regionale e con correlato obbligo di procedere al ripristino della conformita' nel piu' breve tempo possibile (nuovo c.2-bis, art.286); - sempre per i Medi impianti termici civili, l’obbligo di allegare al libretto di centrale, anche a) la menzionata comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'art. 284, c. 2-quater; b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati; c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente; d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del medesimo c. 2-bis, art.286 cit. Da ultimo per quanto concerne le modifiche apportate al Titolo III della parte quinta, D.lgs. n. 1522006, come è noto dedicata ai Combustibili utilizzabili, rileva l’integrale sostituzione, nel segno della semplificazione, della disciplina di cui all’art.294 sul rendimento di combustione, tale che “al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta…, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile” (nuovo c.1), con esenzione solo per gli impianti elencati nell'articolo 273, c. 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW (nuovo c.2) ed estensione anche a “…gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta…, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW…” (nuovo c.3, art.294 cit.). La nuova disciplina è entrata in vigore il 19 dicembre 2017. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 1832017, uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'art. 272, c. 4, D.lgs.n. 1522006 (utilizzo, nell'impianto o nell'attivita', di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) il gestore dovrà presentare all'autorita' competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, D.lgs. medesimo (in difetto con considerazione dello stabilimento quale in esercizio senza autorizzazione – art.5, c.2, D.lgs.n. 1832017).

Avv. Marco Fabrizio

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