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SISTRI atto finale

Con una coraggiosa decisione l'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14-12-2018) segna, dal 1° gennaio 2019, la definitiva abrogazione del Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-ter, D.lgs. n. 1522006 e succ. modd., con correlato venir meno dell’obbligo di pagamento dei contributi di cui all'art. 14-bis, D.L. n. 782009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 1022009, e all'art. 7 del D.M. 30 marzo 2016, 78.

In ossequio al principio di tracciabilità dei rifiuti, di matrice comunitaria, è peraltro previsto come, sempre a partire dal 1° gennaio 2019 e “…fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, i soggetti produttori di rifiuti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter (gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, nonché, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto) del decreto legislativo n. 152 del 2006 dovranno garantire la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 2052010, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, D.lgs. medesimo (modalità digitale di tenuta di registri di caricoscarico e dei formulari di trasporto, con possibilità di inviare la quarta copia del FIR via PEC).

La disposizione precisa, infine, come le sanzioni del caso saranno quelle previste dall’art. 258, D.lgs. n. 1522006, sempre nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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