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Covid 19. Chiariti i termini della responsabilità datoriale

Covid 19. Chiariti i termini della responsabilità datoriale

Con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.143 del 6-6-2020) il legislatore ha introdotto, tra le altre, una fonte di rango primario recante la scriminante della responsabilità datoriale, a fronte dell’ampia previsione di cui all’art. 2087, cod. civ., ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

In base alla menzionata norma “…i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste” aggiungendosi che “qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.” (art. 29 – bis, Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, D.L. n. 232020 introdotto dalla l. n. 402020 in oggetto).

La disposizione fa seguito alla Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, a firma del Direttore Generale dell’Istituto, recante chiarimenti in ordine alla “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” dove, dopo aver dapprima ripercorso la tutela approntata dall’INAIL ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 1812020, risulta innanzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro “… è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.

La Circolare aveva, quindi, affrontato per prima la problematica relativa all’analisi de “L’accertamento dell’infortunio da contagio da SARS-Cov-2” richiamando la precedente Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13, a propria volta recante chiarimenti circa la tutela approntata dall’ Inail per tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che abbiano contratto il contagio “in occasione di lavoro” richiamando i principi che presiedono all’accertamento dell’infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante (con richiamo, al riguardo, delle Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74, basate sui due principi fondamentali a) deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l’azione di fattori microbici e virali che penetrando nell’organismo umano ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa; b) la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa).

La Circolare aveva concluso sul punto affermando, pertanto, l’assenza di automatismi ai fini dell’ammissione a tutela dei casi denunciati, occorrendo procedere sempre all’accertamento della sussistenza dei fatti noti, cioè di “indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto” valutando, altresì, come “il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio” (dovendosi distinguere tra i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail – per infortunio avvenuto in “occasione di lavoro”, da indennizzare anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore –, con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative…). Ora con l’art. 29-bis del D.L. n. 232020 convertito in l. n. 402020 il Legislatore è opportunamente intervenuto nella spinosa questione, emanando una norma chiara che, è da auspicare, possa dirimere sul nascere i casi dubbi che inevitabilmente si prospetteranno nella prassi.

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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