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Lotta all'effetto Serra

Lotta all'effetto Serra

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 10 giugno 2020, il D.lgs. 9 giugno 2020, n. 47 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 200387CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni

di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20172392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 20151814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.”

Il decreto diviso in sei Capi per 47 articoli, reca un’articolata nuova disciplina in materia di emissioni di gas ad effetto serra , in attuazione della direttiva 200387CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, Che istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, dal regolamento (UE) 20172392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 20151814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015. In particolare risultano assoggettate le emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I del decreto ed i gas ad effetto serra elencati all'allegato II (Biossido di carbonio, CO₂; Metano,CH₄; Protossido di azoto, N₂O; Idrofluorocarburi, HFC; Perfluorocarburi, PFC; Esafluoro di zolfo, SF₆, decr. medesimo.

Il Capo II, art. 4, è dedicato all’Autorità nazionale Competente, identificato con il Comitato ETS, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati (oltre che previa assenza di conflitto di interessi rispetto alle funzioni ad essi attribuite), con compiti – per il settore aereo – sia di attivita' relative al sistema EU ETS (sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra) che quelle derivanti dal sistema CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, quale misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attivita' di trasporto aereo internazionale).

Il Capo III reca la disciplina particolare per il Trasporto aereo (artt. 5-12), mentre il Capo IV contiene la disciplina generale per gli Impianti fissi (artt.13-33), ovvero in riferimento alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonche' alle procedure relative alle attivita' elencate nell'allegato I del decreto, diverse dalle attivita' di trasporto aereo (art. 13).

Per i menzionati impianti rientranti nell’elenco in questione rileva il principio dell’autorizzazione preventiva sancito all’art. 15, Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, tale che “nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra”, ad eccezione soltanto per gli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto, ai quali verrà rilasciata un'autorizzazione semplificata (art. 31, Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti; art. 32, Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 oreanno).

La domanda per l’autorizzazione dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto e nel rispetto del contenuto minimo di cui all’art.16, c. 2 (art. 17 in caso di modifica di autorizzazione esistente). L’autorizzazione ad emettere gas serra dovrà prevedere quanto meno a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto; c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20 del decreto; d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui al successivo articolo 21; e) la dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni; f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore (art. 18, c. 3). Ai sensi dell’art. 20 il Piano di monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato dal Gestore secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali e dovrà essere inviato al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.

Entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, il Gestore di un impianto dovrà notificare ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali che, nel caso di “modifiche ritenute non significative” non comporteranno la modifica dell'autorizzazione dell'impianto. Secondo, inoltre, l’art. 21 il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali, inviando il Piano della metodologia di monitoraggio contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.

Come per il Piano di monitoraggio e controllo anche questo ulteriore Piano dovrà essere notificato entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso per ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali. L’art. 23 contiene la disciplina relativa alla Messa all'asta delle quote, concernente tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 200387CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 20151814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma del successivo art. 36, con quantitativo delle quote da collocare all'asta determinato con decisione della Commissione europea e competenza del GSE allo svolgere il ruolo di responsabile per il collocamento, mentre gli artt. 24 e segg. recano disposizioni per l’assegnazione gratuita delle quote con rilascio a titolo gratuito da parte del Comitato ETS, entro il 28 febbraio di ogni anno, per l'anno in corso, delle quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto (art. 27).

Il Capo V, artt. 34-42, contiene Disposizioni comuni per impianti fissi ed operatori aerei, con i Registri dedicati all’assegnazione delel quote (art. 34), l’obbligo di monitoraggio e comunicazione annuale delle emissioni (art. 35, sia per il Gestore di un impianto che per l’Operatore aereo amministrato dall'Italia, con obbligo di comunicare le emissioni in tal senso verificate ed iscritte dal Comitato nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce) e le sanzioni del caso (art. 42). Il Capo VI, artt. 43 e segg., reca le Disposizioni transitorie e finali, con richiamo alla modalità di divulgazione telematica per quanto riguarda le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, come anche per quanto riguarda le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato.

L'ISPRA e' identificato responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita', mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonche' della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto (art. 45). Il nuovo regolamento abroga la precedente disciplina di cui al D.lgs. n. 302013, eccezion fattasi per l’art.27, c. 2, dello stesso e per talune ulteriori disposizioni elencate al c. 2 dell’art. 47, D.lgs. in oggetto, valide fino al 31 dicembre 2020.

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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