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Valutazione di Impatto Sanitario il Ministero della Salute vara le Linee Guida in materia di VIS

Valutazione di Impatto Sanitario il Ministero della Salute vara le Linee Guida in materia di VIS

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.126 del 31-5-2019 del Decreto 27 marzo 2019, “Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)” l'importamte strumento introdotto per una limitata casistica di opere particolarmente impattanti sul territorio entra, finalmemte, nel vivo. 

In particolare il decreto reca l’attesa attuazione della previsione di cui all’art. 23, c. 2, D.lgs. n. 1522006, gravante il proponente di nuovi progetti di Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), degli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonche' dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, piuttosto che degli impianti di combustione di potenza termica superiore ai 300 MW (punti 1 e 2, allegato II, parte seconda del D.lgs. medesimo) dell’obbligo di presentare, unitamente al progetto, una Valutazione di Impatto sanitario (VIS).

L’Introduzione delle Linee Guida rammenta il compito della VIS, che è quello di “…valutare come un intervento sul territorio possa indurre cambiamenti, anche non intenzionali, direttamente o indirettamente su questi determinanti e conseguentemente produrre un cambiamento nello stato di salute della popolazione esposta”.

La VIS dovrà essere svolta per le diverse fasi di vita di u’opera dalla realizzazione al funzionamento fino alla dismissione, in stretta connessione con la VIA (con la quale condivide l’apporccio previsionale) e, per tali motivi, essa non potrà prescindere da un Piano di monitoraggio ambientale – sanitario.

Gli step per la redazione della VIS sono 1) lo Screening, allorché dovrà valutarsi l’opportunità se sia necessario effettuare una VIS per il progetto sottoposto a VIA e quindi proseguire con gli step successivi; 2) lo Scoping, nella quale si dovranno identificare gli aspetti chiave che la VIS dovrà trattate; gli effetti sulla salute rilevanti (es. breve eo lungo termine); la popolazione interessata e gli specifici gruppi esposti; l’estensione geografica del territorio da studiare; gli esperti necessari a condurre lo studio di VIS e gli stakeholder (Enti del territorio, associazione, ecc.) da coinvolgere; 3) l'Assessment e Appraisal, quale fase dedicata alla quantificazione, ove possibile, degli effetti sanitari determinati dalla realizzazione del progetto e quindi comportante una valutazione del rischio vera e propria, con una caratterizzazione del rischio per la popolazione interessata dagli impatti (compresi i gruppi più vulnerabili con l’identificazione dell’importanza degli impatti in termini di probabilità e magnitudo), un confronto tra le diverse alternative identificate, una stima delle incertezze delle valutazioni effettuate. Inoltre sarà necessario fare una valutazione del cambiamento dei diversi determinanti della qualità della vita in relazione all’inserimento dell’opera sul territorio.

Le Linee Guida prevedono che i risultati di questa fase dovranno essere discussi con i diversi stakeholder, per verificare anche di aver valutato e incluso le preoccupazioni espresse dalla popolazione potenzialmente esposta ai cambiamenti indotti dal progetto sul territorio.

La conclusione di tale fase determina l’accettabilità e fattibilità dell’opera sul territorio, l’identificazione della configurazione finale del progetto incluse le azionitecnologie da adottare per ridurre l’esposizione della popolazione; 4) il Monitoring, quale definizione del piano di monitoraggio sanitario in relazione anche a quello ambientale per la verifica delle valutazioni condotte; 5) il Reporting, comportante la redazione del rapporto di dettaglio delle attività condotte dalla ricerca bibliografica ai criteri di selezione della letteratura scientifica consultata, ai modelli, dati ambientali e sanitari utilizzati, alle procedure valutative adottate, ai livelli di incertezza delle stime, per concludere con il piano di monitoraggio e controllo predisposto. La nuova disciplina entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto.

Avv. Marco Fabrizio

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